Condizioni generali di contratto della intertel dialog-service-gmbh

Condizioni generali di contratto per il settore aziendale Inbound & Outbound dell’intertel dialog-service-gmbh, denominata di seguito intertel.

§ 1 Le nostre offerte sono sempre libere e non vincolano all’accettazione della commessa alle condizioni indicate.
Il commissionario mantiene tuttavia valida l’offerta per un periodo di 2 mesi. Successivamente, questa perde la propria validità, a patto che nel frattempo non sia stata assegnata una commessa.

§ 2 Gli accordi verbali in difformità all’offerta devono essere confermati per iscritto. Le modifiche unilaterali del volume delle prestazioni indicato nell’offerta rendono l’offerta nulla e necessitano di una nuova offerta.

§ 3 Una commessa si ritiene assegnata se la conferma della commessa non viene annullata entro 5 giorni lavorativi dal commissionario o se a richiesta del committente sono state integrate delle proposte disponibili per il committente. Una commessa si ritiene altresì assegnata se il committente comunica a intertel verbalmente o via e-mail
che la lavorazione può essere iniziata.

§ 4 Un’interruzione o uno spostamento di una commessa sono possibili solo previa consultazione e in presenza di un accordo scritto con intertel.

§ 5 Una modifica degli obiettivi di una commessa è possibile solo previa consultazione e in presenza di un accordo scritto con intertel.

§ 6 L’oggetto della commessa è la prestazione concordata nella relativa offerta. Non viene garantito il successo. La commessa viene svolta secondo i principi dell’esercizio regolare della professione.

§ 7 Il committente è obbligato a mettere a disposizione di intertel tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per la lavorazione della commessa puntualmente prima dell’inizio del progetto (definito individualmente), per consentire uno svolgimento regolare del lavoro.

§ 8 Compenso e condizioni di pagamento
§ 8.1 Per i prezzi non stabiliti appositamente a livello contrattuale ha valore il listino prezzi presentato al momento del ricevimento della rispettiva commessa ovvero il prezzo concordato nell’offerta.
§ 8.2 I prezzi minimi e gli altri prezzi riferiti al mese divengono esigibili pienamente con l’inizio di ciascun mese.
§ 8.3 Per le commesse con nuovi clienti è possibile che venga richiesto un pagamento anticipato pari al 40%.
§ 8.4 Le fatture e i pagamenti rateali sono esigili entro 14 giorni dopo il ricevimento del pagamento.
§ 8.5 In caso di superamento del termine di pagamento di 14 giorni, il committente viene messo in mora tramite sollecito.
§ 8.6 Fatti salvi eventuali altri diritti, il commissionario ha il diritto di fatturare gli interessi di mora pari al 2% in aggiunta all’interesse di mora per il credito su base scoperta definito dalla propria banca. Al committente viene espressamente consentito di dimostrare che non si è verificato nessun danno o nessuna diminuzione del valore o che questo è stato decisamente inferiore.
§ 8.7 Per le commesse la cui somma al netto dell’imposta sul valore aggiunto supera i 25.000,00 euro devono essere effettuati dei pagamenti rateali, con riserva di un accordo scritto diverso, in base alla quantità e all’estensione dei lavori svolti fino a un dato momento.
§ 8.8 Se il committente è in mora con un pagamento esigibile ai sensi delle norme suddette o se il suo patrimonio subisce un deciso peggioramento, il commissionario, previa soppressione del termine di pagamento, si riserva il diritto di richiedere per i pagamenti ancora dovuti il pagamento in contanti prima delle consegne o prima delle forniture delle proprie prestazioni o di quelle dei terzi subfornitori.
§ 8.9 Compensazione La compensazione con delle contropartite del committente contestate o non stabilite con sentenza passata in giudicato è esclusa.

§ 9 Messa a disposizione di agenti
intertel, durante gli orari di apertura, si impegna a mettere a disposizione un numero di agenti sufficiente allo svolgimento della commessa. Il committente non ha nessun diritto a un determinato numero di agenti per la realizzazione delle campagne, a meno che le disposizioni contrattuali non prevedano altro.

§ 10 Termini di consegna e prestazione
I termini di consegna e prestazione sono vincolanti solo con conferma scritta esplicita da parte di intertel. Iniziano non prima della data indicata nella conferma della commessa. In caso di superamento dei termini, intertel risponde solo in caso di dolo o negligenza grave. La responsabilità in questo caso è limitata al 10% del valore della commessa.

§ 11 Responsabilità e protezione dei dati
Hanno vigore le informative sulla protezione dei dati/gli accordi per la lavorazione della commessa ai sensi del RGPD UE.
§ 11.1 Le informazioni del partner aziendale possono essere documentante telefonicamente a richiesta e tramite dispositivi di registrazione vocale in considerazione delle condizioni quadro giuridiche. Le informazioni comunicate telefonicamente verranno trascritte esclusivamente dagli agenti e inviate attraverso il mezzo scelto dal committente.
È esclusa qualsiasi responsabilità per le informazioni errate o le indicazioni errate.
§ 11.2 La responsabilità si orienta alle disposizioni di legge generali. intertel non si assume nessuna responsabilità per la correttezza e la veridicità dei dati, delle informazioni e delle informazioni sui prodotti che ricadono nella responsabilità del committente. Una responsabilità in presenza di dichiarazioni errate o false anche da parte di terzi è esclusa
§ 11.3 intertel si impegna a trattare tutti i dati e tutte le informazioni del committente con riservatezza.
§ 11.4 intertel non si assume nessuna responsabilità per i disturbi tecnici tanto nel quadro dell’accettazione dei colloqui quanto nella trasmissione dei dati.
§ 11.5 Con l’assegnazione delle commesse in caso di commesse Outbound, il committente assicura che le persone private chiamate da intertel sono in una relazione d’affari con il committente e si sono quindi dichiarate d’accordo a essere chiamate.

§ 12 Risoluzione da parte di intertel
§ 12.1 Se il committente è in mora con l’accettazione delle prestazioni offerte e concordate contrattualmente, intertel ha il diritto alla risoluzione immediata del contratto.
§ 12.1 Se il committente non presta la collaborazione concordata ai sensi del punto 6, intertel ha il diritto alla risoluzione immediata del contratto.
§ 12.3 Il diritto al compenso concordato contrattualmente rimane in questi casi in vigore. Gli ulteriori diritti di indennizzo di intertel rimangono inalterati.

§ 13 Risoluzione da parte del committente
§ 13.1 Se il committente risolve il contratto senza motivo fondato, intertel continua ad avere il diritto al compenso concordato contrattualmente.
§ 13.2 Se il committente risolve il contratto per motivi fondati non riconducibili al comportamento in violazione del contratto di intertel, intertel ha diritto al pagamento delle prestazioni già erogate.
§ 13.3 Se il committente risolve il contratto per motivi fondati riconducibili al comportamento in violazione del contratto da parte di intertel, intertel non ha nessun diritto al pagamento, a patto che le prestazioni già erogate per il committente non abbiano alcun interesse in seguito alla risoluzione.

§ 14 Commessa a terzi
Assegniamo le commesse a imprese e persone terze previo accordo con il nostro committente a nome e per conto del committente, a patto che siano stati presi accordi in tal senso. Se il committente non si è riservato espressamente un diritto di parola,
l’incarico a terzi avverrà tenendo conto di un rapporto equilibrato tra economicità e miglior risultato possibile per il nostro committente.

§ 15 Diritto applicabile e foro competente
§15.1 È applicabile esclusivamente il diritto delle Repubblica Federale di Germania.
§ 15.2 Se il committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico equiparata o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente per tutte le controversie tra committente e commissionario è Norimberga.
§ 15.3 Non ci assumiamo nessuna responsabilità per la correttezza dei documenti stampati del nostro committente. I documenti stampati realizzati da intertel vengono inviati al committente per essere controllati. Dopo che il committente avrà approvato tali documenti, non ci assumeremo nessuna responsabilità per gli stessi.
§ 15.4 Se le misure pubblicitarie sono vietate dalle disposizioni contrattuali, i nostri diritti al compenso nel quadro dell’assegnazione della commessa non verranno intaccati. Eroghiamo le prestazioni di servizio sulla base delle nostre conoscenze e competenze e non ci assumiamo nessuna responsabilità al riguardo.
§ 15.5 intertel acquista su incarico del cliente gli indirizzi in base ai criteri concordati per i progetti. intertel non si assume nessuna responsabilità per la qualità di questi indirizzi.
§ 15.6 Se ora o in futuro parti del contratto dovessero essere o risultare impugnabili o nulle, la volontà dichiarata dei contraenti è che le parti impugnabili o nulle siano sostituite con delle formulazioni che si avvicinino nella massima misura possibile alla volontà dei contraenti; la validità generale del contratto nel suo complesso non verrà intaccata.
§ 15.7 Il luogo di adempimento e il foro competente è Norimberga, Germania

§ 16 Forma scritta
§16.1 Le modifiche, le integrazioni e gli accordi accessori, oltre al riconoscimento delle condizioni di acquisito e/o pagamento del committente, necessitano della forma scritta per essere efficaci.

§ 17 Clausola di riserva
L’inefficacia di una o più disposizioni di queste condizioni di contratto non intacca la validità dei contenuti rimanenti. In questi casi, i sottoscrittori del contatto si impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione che consenta di raggiungere la finalità economica prevista. Questo vale anche qualora le condizioni di contratto presentino una lacuna.